Art. 29.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le attività non sottoposte ad autorizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre i sei mesi successivi alla medesima data.

 

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      3. Le licenze rilasciate in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo, che è disposto con le modalità previste dalla presente legge.